Codice civile
Art. 2663 c.c. — Ufficio in cui deve farsi la trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
La trascrizione deve essere fatta presso ciascun ufficio dei registri immobiliari nella cui circoscrizione sono situati i beni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La pubblicità immobiliare segue la collocazione dei beni, non la residenza delle parti o il luogo in cui l’atto è stato stipulato. La trascrizione va eseguita in ogni circoscrizione nella quale si trova un immobile interessato.
Un unico titolo può richiedere più formalità presso uffici diversi. Il richiedente deve identificare i beni e la competenza territoriale di ciascun servizio di pubblicità immobiliare.
La presentazione presso un ufficio non estende automaticamente l’effetto ai beni situati nella circoscrizione di un altro. La trasmissione telematica non modifica questo criterio territoriale sostanziale.
Esempio pratico
Un contratto vende due terreni in circoscrizioni diverse: l’acquirente cura la trascrizione presso entrambi gli uffici competenti.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.