Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2661 c.c. — Ulteriori trascrizioni in base allo stesso titolo 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando si domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte e per la stessa successione e' stato gia' trascritto altro acquisto in base allo stesso titolo, basta presentare l'atto di accettazione se si tratta di acquisto a titolo di erede. Deve essere anche indicata la trascrizione anteriormente eseguita, se si tratta dello stesso ufficio, e, se si tratta di ufficio diverso, deve essere presentato il certificato della trascrizione medesima. Se chi ha trascritto anteriormente ha presentato un estratto del testamento, alla domanda di nuova trascrizione deve essere allegato, qualora occorra, un altro estratto o la copia dell'intero testamento.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Per altri acquisti della stessa successione la norma consente di utilizzare la documentazione già presentata per un acquisto fondato sul medesimo titolo. Si evita una duplicazione documentale senza eliminare la pubblicità del nuovo acquisto.

Per l’erede resta necessario l’atto di accettazione. Va richiamata la trascrizione già eseguita nello stesso ufficio oppure prodotto il suo certificato se effettuata altrove; un estratto testamentario incompleto richiede l’integrazione pertinente.

La semplificazione opera soltanto entro la medesima successione e il medesimo titolo. Non estende a un bene diverso gli effetti della precedente nota né sana una catena di acquisti priva dei documenti necessari.

Esempio pratico

Dopo aver trascritto l’eredità di un appartamento, Andrea trascrive l’acquisto di un terreno dello stesso testamento richiamando la prima formalità e integrando l’estratto che non lo comprendeva.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato da WIPO Lex, consolidato fino al 2016 pubblicato nel 2017. Confronto dell’articolo e della sua versione con l’indice Normattiva del 14 ottobre 2026 e con la pagina editoriale, ove accessibile. Otto disposizioni in versione 1; art. 2660 nella versione 2 già presente nel consolidato storico. Fonte non presentata come codice integralmente aggiornato al 2026.

Articoli collegati