Codice civile
Art. 2674 c.c. — Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo II - Pubblicità dei registri immobiliari e responsabilità dei conservatori
Testo dell'articolo
Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837 o non e' presentato con le modalita' previste dall'articolo 2658 e quando la nota non contiene le indicazioni prescritte dagli articoli 2659, 2660 e 2839, numeri 1), 3), 4) e 7) .
In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il conservatore può o deve rifiutare la ricezione soltanto per le carenze formali individuate dalla norma. Negli altri casi deve ricevere i titoli, eseguire le formalità e rilasciare i documenti richiesti.
Il controllo riguarda intelligibilità, requisiti del titolo, modalità di presentazione e dati prescritti della nota. Le parti possono documentare il rifiuto o il ritardo attraverso il verbale redatto dai soggetti e con le presenze previste.
I dubbi sostanziali sulla trascrivibilità non si confondono con una nota materialmente inidonea: fuori dalle ipotesi di rifiuto opera la procedura con riserva, se richiesta e se ne ricorrono i presupposti. Il registro non sostituisce il giudice del diritto controverso.
Esempio pratico
Un titolo idoneo e una nota completa suscitano un dubbio sulla trascrivibilità: il richiedente valuta la formalità con riserva invece di accettare un rifiuto privo dei presupposti legali.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.