Codice civile
Art. 2668 c.c. — Cancellazione della trascrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
La cancellazione della trascrizione delle domande enunciate dagli articoli 2652 e 2653 e delle relative annotazioni si esegue quando e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Deve essere giudizialmente ordinata, qualora la domanda sia rigettata o il processo sia estinto per rinunzia o per inattivita' delle parti.
Si deve cancellare l'indicazione della condizione o del termine negli atti trascritti, quando l'avveramento o la mancanza della condizione ovvero la scadenza del termine risulta da sentenza o da dichiarazione, anche unilaterale, della parte, in danno della quale la condizione sospensiva si e' verificata o la condizione risolutiva e' mancata ovvero il termine iniziale e' scaduto.
Si deve cancellare la trascrizione dei contratti preliminari quando la cancellazione e' debitamente consentita dalle parti interessate ovvero e' ordinata giudizialmente con sentenza passata in giudicato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La cancellazione della domanda trascritta richiede il consenso debitamente manifestato degli interessati oppure un ordine giudiziale fondato su sentenza passata in giudicato. Rigetto ed estinzione del processo impongono l’ordine nei casi previsti.
La norma disciplina anche la rimozione delle indicazioni di condizioni e termini e la cancellazione dei preliminari, con titoli e presupposti specifici. Non tutte le cancellazioni richiedono quindi il medesimo documento.
La cassazione con rinvio non equivale da sola al giudicato. Corte cost. 143/2022 ha dichiarato inammissibili le questioni esaminate: non ha introdotto un nuovo potere cautelare di cancellazione. L’eventuale abuso della trascrizione e il risarcimento sono questioni distinte.
Esempio pratico
La parte vittoriosa ottiene il rigetto definitivo della domanda immobiliare: presenta l’ordine di cancellazione con l’attestazione del giudicato per liberare il registro da quella formalità.
Giurisprudenza
Giudicato e cancellazione della domanda
Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 30132, 2025, Rv. 676318-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La cassazione con rinvio non equivale al giudicato richiesto per la cancellazione giudiziale. Va tuttavia considerato il rigetto definitivo, anche implicito, di una domanda alternativa quando l’altra viene accolta, secondo la concreta decisione del rinvio.
Fonte →Inammissibilità delle questioni sul sistema di trascrizione e cancellazione
Corte costituzionale, sentenza n. 143, 2022 · Pronuncia costituzionale ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Le questioni sugli artt. 2652, 2653 e 2668 sono dichiarate inammissibili: l’intervento additivo richiesto avrebbe imposto una scelta tra più soluzioni affidate al legislatore. Non viene introdotto il potere cautelare di cancellazione prospettato dal rimettente.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.
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- Art. 2655Annotazione di atti e di sentenze
- Art. 2668-bisDurata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale