Codice civile
Art. 2668-bis c.c. — Durata dell'efficacia della trascrizione della domanda giudiziale
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo I - Della trascrizione; Capo I - Trascrizione degli atti relativi ai beni immobili
Testo dell'articolo
La trascrizione della domanda giudiziale conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se la trascrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine.
Per ottenere la rinnovazione si presenta al conservatore una nota in doppio originale conforme a quella della precedente trascrizione, in cui si dichiara che si intende rinnovare la trascrizione originaria.
In luogo del titolo si puo' presentare la nota precedente.
Il conservatore deve osservare le disposizioni dell'articolo 2664.
Se al tempo della rinnovazione gli immobili a cui si riferisce il titolo risultano dai registri delle trascrizioni passati agli eredi o aventi causa di colui contro il quale venne eseguita la formalita', la rinnovazione deve essere fatta anche nei confronti degli eredi o aventi causa e la nota deve contenere le indicazioni stabilite dall'articolo 2659, se queste risultano dai registri medesimi.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La domanda giudiziale trascritta conserva effetto per vent’anni; il rinnovo tempestivo impedisce la cessazione della sua efficacia pubblicitaria. La durata della causa non prolunga automaticamente la formalità.
Prima della scadenza si presenta la nota di rinnovo conforme all’originaria, dichiarando la volontà di mantenerne l’effetto; la nota precedente può sostituire il titolo. Se il bene risulta passato ad altri, il rinnovo va eseguito anche verso i titolari individuabili nei registri.
Il rinnovo mantiene la formalità esistente e non estende la domanda a nuovi immobili. Una rinnovazione successiva alla scadenza non garantisce la continuità dell’effetto originario; va considerata anche la disciplina transitoria della legge introduttiva per le formalità anteriori.
Esempio pratico
Una lite iniziata nel 2010 prosegue nel 2029: il richiedente rinnova la trascrizione prima del ventennio, verificando che il bene risulta ora intestato a un avente causa.
Giurisprudenza
Rinnovo verso l’attuale titolare
Corte di cassazione, n. 29248, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Quando dai registri emerge un passaggio del bene, la rinnovazione deve raggiungere chi ne è titolare al momento dell’adempimento. Non occorre moltiplicare la formalità verso aventi causa intermedi che hanno già alienato, purché la nota renda riconoscibile il rinnovo originario.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Introdotti dalla legge n. 69/2009; per formalità anteriori coordinamento con l’art. 58, comma 4, della legge introduttiva.
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