Codice civile
Art. 2698 c.c. — Patti relativi all'onere della prova
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Sono nulli i patti con i quali e' invertito ovvero e' modificato l'onere della prova, quando si tratta di diritti di cui le parti non possono disporre o quando l'inversione o la modificazione ha per effetto di rendere a una delle parti eccessivamente difficile l'esercizio del diritto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le parti possono disciplinare la prova solo entro i limiti posti a protezione dei diritti indisponibili e dell’effettivo esercizio dei diritti. Il patto che rende eccessivamente difficile la tutela o riguarda diritti non disponibili è nullo.
Occorre valutare contenuto concreto della clausola, mezzi di prova accessibili e rapporto tra il sacrificio imposto e la possibilità di agire. Una previsione su uno specifico documento non equivale necessariamente alla cancellazione di ogni altra tutela.
La validità va coordinata anche con la disciplina delle condizioni generali e dei consumatori, quando applicabile. Il consenso formale non sana un patto che viola i limiti legali; la nullità non va dedotta soltanto dall’esistenza di una distribuzione pattizia della prova.
Esempio pratico
Un contratto impone al cliente di provare un errore esclusivamente con documenti detenuti e non accessibili dal fornitore: la clausola viene valutata per l’eccessiva difficoltà che crea nell’esercizio del diritto.
Giurisprudenza
Dispensa dal rendiconto e onere probatorio
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 33822, 2025, Rv. 677178-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La dispensa preventiva dal rendiconto non esonera il mandatario dalla responsabilità. Dopo che questi ha fornito informazioni e documenti essenziali, spetta al mandante dimostrare specifiche inadempienze; dolo o colpa grave rendono inefficace la dispensa.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.