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Codice civile

Art. 1322 c.c. — Autonomia contrattuale 

Libro IV — Delle obbligazioni · Titolo II — Dei contratti in generale; Capo I — Disposizioni preliminari

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge e dalle norme corporative.

Le parti possono anche concludere contratti che non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.

Testo vigente controllato il 2026-10-11.

Spiegazione

Le parti scelgono il contenuto del contratto entro i limiti dell'ordinamento. Possono anche usare schemi non disciplinati come tipi autonomi, purché gli interessi perseguiti superino il controllo di meritevolezza. Libertà contrattuale non significa poter eludere divieti o imporre qualsiasi assetto; il richiamo corporativo del testo ufficiale richiede una lettura storicamente coordinata.

Il controllo sul contratto atipico riguarda l'interesse perseguito dall'assetto concreto, oltre ai limiti inderogabili comuni a ogni contratto. Un titolo inventato dalle parti non impedisce di applicare le regole pertinenti alla funzione effettiva dell'operazione.

Non confondere atipicità e validità; coordinare norme imperative, causa, oggetto e discipline speciali.

Esempio pratico

Due imprese costruiscono un accordo atipico per condividere strumenti e servizi. Occorre verificarne funzione concreta, limiti inderogabili e interessi tutelabili, non soltanto il titolo scelto.

Un accordo di condivisione di un impianto va valutato in base a prestazioni e rischi reali, anche se le parti lo chiamano semplicemente collaborazione.

Giurisprudenza

  • Autonomia privata e garanzia mediante assegno irregolare

    Corte di cassazione, sez. 2, sentenza n. 5785, 2026, Rv. 677468-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    La libertà negoziale non protegge un patto di garanzia che usa un assegno in bianco o postdatato in contrasto con la disciplina imperativa del titolo. L'invalidità della garanzia non impedisce di valutare separatamente gli effetti della promessa di pagamento.

    Fonte →

Note

Richiamo storico alle norme corporative conservato nel testo istituzionale: non presentato come fonte corporativa attuale. Coordinamento storico da approfondire nella revisione professionale.

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