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Art. 2700 c.c. — Efficacia dell'atto pubblico 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione I - Dell’atto pubblico

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonche' delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’atto pubblico prova fino a querela di falso provenienza dal pubblico ufficiale, dichiarazioni rese e fatti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti. La tutela riguarda ciò che il pubblico ufficiale può attestare direttamente.

Bisogna distinguere l’avvenuta dichiarazione dal suo contenuto sostanziale. Se il notaio attesta che una parte dichiara di aver pagato in precedenza, la pubblica fede copre la dichiarazione, non necessariamente quel pagamento fuori dalla sua presenza.

Le valutazioni e la verità intrinseca delle dichiarazioni non diventano indiscriminatamente prova legale. La contestazione di un fatto direttamente attestato richiede il rimedio appropriato; contrapporre un’altra dichiarazione notarile non elimina una certificazione di cancelleria su un fatto compiuto.

Esempio pratico

L’acquirente dichiara davanti al notaio di aver già versato il prezzo: il venditore può contestare quel pagamento senza negare che la dichiarazione sia stata effettivamente resa.

Giurisprudenza

  • Contestazione della verità intrinseca

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 15805, 2025, Rv. 674896-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Una dichiarazione raccolta nell’atto pubblico non assume per questo verità sostanziale incontestabile. La prova contraria del suo contenuto può essere fornita senza querela di falso, fermo il diverso regime per quanto l’ufficiale attesta direttamente.

    Fonte →
  • Annotazioni di cancelleria nello storico del fascicolo

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 31173, 2025, Rv. 676555-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Le annotazioni sullo sviluppo processuale, per i fatti compiuti e attestati dalla cancelleria, hanno valore certificativo. Una diversa dichiarazione contenuta in un atto notarile non basta a infirmare la data dell’intervento risultante dal registro.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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