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Art. 2701 c.c. — Conversione dell'atto pubblico 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione I

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il documento formato da ufficiale pubblico incompetente o incapace ovvero senza l'osservanza delle formalita' prescritte, se e' stato sottoscritto dalle parti, ha la stessa efficacia probatoria della scrittura privata.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Un documento formato come atto pubblico può conservare l’efficacia probatoria della scrittura privata quando mancano competenza, capacità del pubblico ufficiale o formalità richieste. La conversione riguarda il valore documentale, non un’automatica sanatoria del negozio.

È necessario che le parti abbiano sottoscritto il documento. Per attribuirgli poi la prova della provenienza occorre applicare il regime del riconoscimento, del disconoscimento e della verificazione della scrittura privata.

Se il contratto richiede proprio l’atto pubblico per la validità, la degradazione probatoria non soddisfa necessariamente quel requisito. Il documento non conserva per questa via la pubblica fede sui fatti attestati dall’ufficiale.

Esempio pratico

Un documento sottoscritto dalle parti è formato da un pubblico ufficiale incompetente: può essere valutato come scrittura privata, ma un negozio che richiedeva l’atto pubblico resta da verificare quanto alla validità.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.

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