Codice civile
Art. 2702 c.c. — Efficacia della scrittura privata
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione II
Testo dell'articolo
La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura e' prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa e' legalmente considerata come riconosciuta.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La scrittura privata riconosciuta o considerata riconosciuta dalla legge prova la provenienza delle dichiarazioni dal sottoscrittore. La piena prova riguarda l’attribuzione del documento, non indistintamente la verità di ogni fatto narrato.
Occorre distinguere sottoscrizione riconosciuta, autenticata e tempestivamente disconosciuta. Nel caso di contestazione si applicano le regole processuali sulla verificazione e sull’onere di chi intende utilizzare la scrittura.
La querela di falso non sostituisce sempre il disconoscimento iniziale. Se manca l’originale, i mezzi ordinari possono rilevare nei limiti della fattispecie, senza attribuire automaticamente alla perizia su fotocopia il valore della verificazione dell’originale.
Esempio pratico
Un debitore riconosce la firma su una dichiarazione: il documento è attribuibile a lui, ma l’eventuale verità di un fatto diverso dal riconoscimento va valutata secondo il suo contenuto e le regole applicabili.
Giurisprudenza
Firma disconosciuta e originale perduto
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 2777, 2025, Rv. 673779-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Se la copia è conforme e l’originale manca senza colpa, la firma può essere dimostrata con mezzi ordinari. La perizia sulla copia concorre alla valutazione, ma non equivale da sola alla verificazione dell’originale.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.