Codice civile
Art. 2703 c.c. — Sottoscrizione autenticata
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo II - Delle prove; Capo II - Della prova documentale; Sezione II
Testo dell'articolo
Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione e' stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identita' della persona che sottoscrive.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’autenticazione attribuisce riconoscimento legale alla sottoscrizione apposta davanti a un notaio o a un altro ufficiale autorizzato. Il pubblico ufficiale verifica l’identità del firmatario e attesta il compimento della firma in sua presenza.
Occorre il potere legale di autenticare e il rispetto delle formalità pertinenti. L’attestazione va distinta dalla semplice presenza di un timbro o dalla copia del documento d’identità del sottoscrittore.
L’autenticazione non rende vera ogni dichiarazione contenuta nella scrittura e non sana un contratto nullo. La contestazione del fatto direttamente attestato segue il regime della pubblica fede; il contenuto negoziale conserva i propri requisiti sostanziali.
Esempio pratico
Una parte firma una vendita davanti al notaio, che ne accerta l’identità: l’autenticazione rende riconosciuta la firma, senza garantire la verità di ogni dichiarazione sul bene.
Giurisprudenza
Autenticazione e riconoscimento processuale
Corte di cassazione, n. 18381, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La scrittura non autenticata può essere considerata riconosciuta dal rito; se è tempestivamente disconosciuta e la verificazione è rilevante, il giudice deve esaminarne l’istanza. Si tratta di una via distinta dall’autenticazione notarile.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.