Codice civile
Art. 2750 c.c. — Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull'aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione.
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non e' diversamente disposto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I privilegi marittimi e aeronautici seguono il codice della navigazione. Per gli altri privilegi speciali stabiliti da leggi diverse il capo civilistico opera soltanto se la disciplina speciale non dispone altrimenti.
Occorre individuare bene, tipo di credito e fonte attributiva. La legge di settore può stabilire rango, durata ed effetti propri, che richiedono un controllo prima del riparto.
Non si deve applicare meccanicamente ai privilegi navali l’ordine previsto per i comuni beni mobili. I precedenti fondati su vecchie norme di navigazione richiedono un controllo temporale prima di descrivere il regime contemporaneo.
Esempio pratico
Nella vendita giudiziale di una nave, il creditore verifica anzitutto i privilegi e l’ordine previsti dal codice della navigazione, poi il possibile raccordo con le norme civili.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.