Codice civile
Art. 2749 c.c. — Estensione del privilegio
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale, delle cause di prelazione e della conservazione della garanzia patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l'intervento nel processo di esecuzione. Si estende anche agli interessi dovuti per l'anno in corso alla data del pignoramento e per quelli dell'anno precedente.
Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale fino alla data della vendita.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il privilegio del capitale si estende alle spese ordinarie di intervento esecutivo e a una parte degli interessi. Sono protetti gli interessi dell’anno in corso al pignoramento e di quello precedente; i successivi nei limiti della misura legale fino alla vendita.
Occorre distinguere i periodi di maturazione, individuare il pignoramento e separare tasso dovuto e tasso ammesso in prelazione. Nel concorso si applicano anche i rinvii della disciplina speciale pertinente.
La collocazione privilegiata non comprende automaticamente tutti gli interessi contrattuali o moratori di ogni anno. Le spese straordinarie o di diversa natura non sono coperte dalla sola formula della norma.
Esempio pratico
Il creditore presenta capitale e interessi maturati per quattro anni: calcola separatamente quelli privilegiati e quelli da collocare eventualmente senza prelazione.
Giurisprudenza
Tasso legale e collocazione degli interessi
Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 29601, 2025, Rv. 676382-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Nel concorso fallimentare il rinvio alla misura legale riguarda il saggio generale dell’art. 1284, non il diverso tasso speciale del credito. Si separa il rendimento dovuto dalla sua collocazione privilegiata.
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Note
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