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Codice civile

Art. 2754 c.c. — Crediti per contributi relativi ad altre forme di assicurazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Hanno pure privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti per i contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale diverse da quelle indicate dal precedente articolo, nonche' gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, relativi a tali crediti ed a quelli indicati dal precedente articolo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La disposizione attribuisce privilegio generale ai contributi per tutele previdenziali e assistenziali diverse dall’assicurazione IVS. Protegge inoltre gli accessori dei contributi contemplati sia qui sia nell’art. 2753, entro la metà del loro ammontare.

Occorre distinguere capitale contributivo e accessori, verificando gestione e obbligo di contribuzione. Il limite del cinquanta per cento riguarda gli accessori; non dimezza il contributo principale.

Il grado differisce da quello dei contributi IVS e va coordinato con le disposizioni speciali, anche sui premi assicurativi obbligatori. La metà degli accessori non coperta da questa norma non ottiene automaticamente un altro privilegio; serve un titolo distinto.

Esempio pratico

L’ente reclama 8.000 euro di contributi assistenziali e 2.000 di accessori: applicando la sola norma, domanda prelazione per il capitale e per 1.000 euro di accessori, motivando separatamente l’eventuale diverso trattamento del residuo.

Giurisprudenza

  • Prelazione contributiva e responsabilità del liquidatore

    Corte di cassazione, n. 521, 2020 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Per valutare il danno da omissione di un credito ENASARCO nella liquidazione sociale occorre ricostruire il pagamento che quel credito avrebbe ricevuto secondo il suo rango, confrontandolo con i debiti effettivamente soddisfatti.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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