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Codice civile

Art. 2755 c.c. — Spese per atti conservativi o di espropriazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I crediti per spese di giustizia fatte per atti conservativi o per l'espropriazione di beni mobili nell'interesse comune dei creditori hanno privilegio sui beni stessi.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Le spese di giustizia per conservare o espropriare beni mobili sono privilegiate sugli stessi beni quando l’attività serve l’interesse comune dei creditori. La prelazione riconosce l’utilità collettiva dell’atto, non il semplice fatto che una spesa sia giudiziale.

Chi la invoca deve collegare la spesa al bene e spiegare l’utilità dell’atto per il concorso. Necessità e importo vanno provati; attività duplicative o dirette esclusivamente all’interesse individuale non sono automaticamente coperte.

La priorità dell’art. 2777 opera solo per spese qualificabili ai sensi di questa disposizione. Privilegio, condanna alle spese e prededuzione sono istituti diversi; la disciplina della procedura concorsuale deve essere verificata autonomamente.

Esempio pratico

Un creditore anticipa il costo del sequestro che impedisce la dispersione di un macchinario poi venduto a beneficio di tutti: documenta quella spesa per chiedere la priorità sul ricavato del macchinario.

Giurisprudenza

  • Istanza fallimentare e utilità concreta per i creditori

    Corte di cassazione, sez. 1, ordinanza n. 1718, 2025 · Voce ufficiale in corso di massimazione — sintesi originale LEXMAAT

    Le spese dell’istanza fallimentare possono ricevere il privilegio per spese di giustizia quando producono utilità comune. La voce esclude invece la tutela per una seconda istanza proposta mentre era già pendente quella altrui, senza un concreto beneficio aggiuntivo per i creditori.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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