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Codice civile

Art. 2761 c.c. — Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.

I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.

Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.

I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.

Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Trasportatore, spedizioniere, mandatario, depositario e sequestratario convenzionale hanno privilegi sui beni detenuti per i rapporti indicati. Per trasporti o spedizioni esecutivi di un unico contratto periodico o continuativo, il credito può riguardare anche operazioni diverse da quella relativa ai beni ancora detenuti.

Devono risultare il rapporto, il credito e la detenzione qualificata delle cose; il mandatario ordinariamente agisce sulle cose del mandante. Chi ha pagato diritti doganali per conto del mandante ha il distinto privilegio richiamato dall’art. 2752.

Si applicano buona fede verso i terzi, ritenzione e forme di vendita dell’art. 2756. Non si sommano automaticamente crediti di contratti autonomi né si estende la prelazione a beni estranei. Le voci anteriori alla riforma del 2021 vanno lette tenendo conto dell’attuale inclusione dello spedizioniere e del contratto continuativo.

Esempio pratico

Lo spedizioniere conserva una partita di merci relativa all’ultimo invio: dimostra che l’invio e quelli rimasti insoluti eseguono un unico contratto continuativo, per valutare la prelazione e la ritenzione nei limiti della disciplina vigente.

Giurisprudenza

  • Ritenzione del trasportatore nei confronti del terzo

    Corte di cassazione, n. 5148, 2026 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La richiesta di restituzione formulata da un terzo non rende di per sé inopponibile la ritenzione spettante al trasportatore secondo il rinvio all’art. 2756: il rapporto va esaminato in base al credito e alla detenzione del bene.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo versione aggiornata nel 2021: spedizioniere e unico contratto periodico o continuativo inclusi; non applicata la vecchia formula come descrizione completa della norma vigente.

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