Codice civile
Art. 2761 c.c. — Crediti del vettore, dello spedizioniere, del mandatario, del depositario e del sequestratario
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Testo dell'articolo
I crediti dipendenti dal contratto di trasporto e di spedizione e quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore o dallo spedizioniere hanno privilegio sulle cose trasportate o spedite finche' queste rimangono presso di lui. Tale privilegio puo' essere esercitato anche su beni oggetto di un trasporto o di una spedizione diversi da quelli per cui e' sorto il credito purche' tali trasporti o spedizioni costituiscano esecuzione di un unico contratto per prestazioni periodiche o continuative.
I crediti derivanti dall'esecuzione del mandato hanno privilegio sulle cose del mandante che il mandatario detiene per l'esecuzione del mandato.
Qualora il mandatario abbia provveduto a pagare i diritti doganali per conto del mandante, il suo credito ha il privilegio di cui all'articolo 2752.
I crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale a favore del depositario e del sequestratario hanno parimenti privilegio sulle cose che questi detengono per effetto del deposito o del sequestro.
Si applicano a questi privilegi le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'articolo 2756.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Trasportatore, spedizioniere, mandatario, depositario e sequestratario convenzionale hanno privilegi sui beni detenuti per i rapporti indicati. Per trasporti o spedizioni esecutivi di un unico contratto periodico o continuativo, il credito può riguardare anche operazioni diverse da quella relativa ai beni ancora detenuti.
Devono risultare il rapporto, il credito e la detenzione qualificata delle cose; il mandatario ordinariamente agisce sulle cose del mandante. Chi ha pagato diritti doganali per conto del mandante ha il distinto privilegio richiamato dall’art. 2752.
Si applicano buona fede verso i terzi, ritenzione e forme di vendita dell’art. 2756. Non si sommano automaticamente crediti di contratti autonomi né si estende la prelazione a beni estranei. Le voci anteriori alla riforma del 2021 vanno lette tenendo conto dell’attuale inclusione dello spedizioniere e del contratto continuativo.
Esempio pratico
Lo spedizioniere conserva una partita di merci relativa all’ultimo invio: dimostra che l’invio e quelli rimasti insoluti eseguono un unico contratto continuativo, per valutare la prelazione e la ritenzione nei limiti della disciplina vigente.
Giurisprudenza
Ritenzione del trasportatore nei confronti del terzo
Corte di cassazione, n. 5148, 2026 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La richiesta di restituzione formulata da un terzo non rende di per sé inopponibile la ritenzione spettante al trasportatore secondo il rinvio all’art. 2756: il rapporto va esaminato in base al credito e alla detenzione del bene.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo versione aggiornata nel 2021: spedizioniere e unico contratto periodico o continuativo inclusi; non applicata la vecchia formula come descrizione completa della norma vigente.
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- Art. 2752Crediti per tributi diretti dello Stato, per imposta sul valore aggiunto e per tributi degli enti locali
- Art. 2756Crediti per prestazioni e spese di conservazione e miglioramento
- Art. 2797Forme della vendita