Codice civile
Art. 2760 c.c. — Crediti dell'albergatore
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili
Testo dell'articolo
I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.
Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’albergatore ha privilegio per il prezzo del soggiorno e delle somministrazioni sulle cose introdotte dall’ospite nell’albergo o nelle dipendenze, finché vi restano. La causa del credito e la posizione materiale delle cose delimitano la garanzia.
Occorre provare il credito verso la persona ospitata e la presenza dei beni. Il privilegio può operare anche su cose di terzi, salvo che l’albergatore conoscesse i loro diritti quando esse furono introdotte.
La norma non estende la garanzia a qualsiasi bene rinvenuto nell’edificio e non contiene il rinvio alla vendita del pegno previsto dall’art. 2756. Non si può ricavare dalla sola prelazione un potere indiscriminato di vendita o di appropriazione del bagaglio.
Esempio pratico
Un ospite lascia non pagato il conto e alcuni beni nei locali dell’albergo: l’albergatore verifica quali cose furono portate da quell’ospite e se conosceva diritti altrui, prima di far valere il privilegio nelle forme appropriate.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.