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Art. 2760 c.c. — Crediti dell'albergatore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione II - Dei privilegi sui mobili

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I crediti dell'albergatore per mercedi e somministrazioni verso le persone albergate hanno privilegio sulle cose da queste portate nell'albergo e nelle dipendenze e che continuano a trovarvisi.

Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi che hanno diritti sulle cose stesse, a meno che l'albergatore fosse a conoscenza di tali diritti al tempo in cui le cose sono state portate nell'albergo.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’albergatore ha privilegio per il prezzo del soggiorno e delle somministrazioni sulle cose introdotte dall’ospite nell’albergo o nelle dipendenze, finché vi restano. La causa del credito e la posizione materiale delle cose delimitano la garanzia.

Occorre provare il credito verso la persona ospitata e la presenza dei beni. Il privilegio può operare anche su cose di terzi, salvo che l’albergatore conoscesse i loro diritti quando esse furono introdotte.

La norma non estende la garanzia a qualsiasi bene rinvenuto nell’edificio e non contiene il rinvio alla vendita del pegno previsto dall’art. 2756. Non si può ricavare dalla sola prelazione un potere indiscriminato di vendita o di appropriazione del bagaglio.

Esempio pratico

Un ospite lascia non pagato il conto e alcuni beni nei locali dell’albergo: l’albergatore verifica quali cose furono portate da quell’ospite e se conosceva diritti altrui, prima di far valere il privilegio nelle forme appropriate.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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