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Art. 2780 c.c. — Ordine dei privilegi sugli immobili 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione IV - Dell’ordine dei privilegi

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Quando sul prezzo dello stesso immobile concorrono piu' crediti privilegiati, la prelazione ha luogo secondo l'ordine seguente:

1) i crediti per le imposte sui redditi immobiliari, indicati dall'articolo 2771;

2) i crediti per i contributi, indicati dall'articolo 2775;

3) i crediti dello Stato per le concessioni di acque, indicati dall'articolo 2774;

4) i crediti per i tributi indiretti, indicati dall'articolo 2772;

5) i crediti per l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

5-bis) i crediti del promissario acquirente per mancata esecuzione dei contratti preliminari, indicati all'articolo 2775-bis.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La disposizione ordina i privilegi che concorrono sul prezzo dello stesso immobile: contributi di bonifica, concessioni di acque, tributi indiretti e le ulteriori voci testuali, incluso il credito del promissario acquirente.

Prima della graduatoria devono essere verificati esistenza del privilegio, bene gravato e limiti verso terzi. Resta superiore la priorità delle spese di giustizia prevista dall’art. 2777 e distinto il confronto con le ipoteche.

Il n. 1 richiama l’art. 2771 abrogato e non opera come nuovo titolo. L’INVIM del n. 5 riguarda soltanto crediti storicamente assoggettati a quel tributo. La collocazione del preliminare trascritto non cancella le eccezioni dell’art. 2775-bis né il rilievo temporale delle iscrizioni.

Esempio pratico

Nel riparto di un fondo concorrono contributi di bonifica e imposta indiretta riferita all’immobile: si verificano i due titoli e le priorità anteriori, poi si applica il loro grado relativo, lasciando inattiva la voce riferita all’art. 2771.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Rinvii al cessato art. 2771 conservati ma non presentati come titoli operativi; numeri abrogati e tributi storici segnalati.

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