Codice civile
Art. 2781 c.c. — Concorso di privilegi speciali con crediti pignoratizi
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione IV - Dell’ordine dei privilegi
Testo dell'articolo
Qualora con crediti assistiti da privilegio speciale concorra un credito garantito con pegno e uno dei privilegi debba essere preferito rispetto al pegno, tale privilegio prevale su quegli altri che devono essere posposti al pegno, anche se anteriori di grado.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Se nel concorso fra privilegi speciali interviene anche un pegno, il privilegio che deve precedere il pegno supera quelli che devono seguirlo, anche quando questi avrebbero un grado ordinario anteriore. La norma risolve l’incoerenza che altrimenti deriverebbe dal confronto delle graduatorie.
Occorre che tutti i crediti concorrano sul medesimo bene e che sia già determinato, in base alla legge, quali privilegi precedano e quali seguano il pegno. La disposizione non crea essa stessa una nuova preferenza sul pegno.
Non si può applicare la graduatoria dei soli privilegi ignorando la garanzia pignoratizia, né estendere la regola ai privilegi generali senza verificarne il regime. Titolo, opponibilità e permanenza del possesso del pegno restano presupposti autonomi.
Esempio pratico
Su un mobile concorrono due privilegi speciali e un pegno: accertato che uno dei privilegi precede il pegno e l’altro lo segue, il primo supera il secondo anche se la loro graduatoria ordinaria, isolatamente considerata, suggerirebbe l’inverso.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.