Codice civile
Art. 2782 c.c. — Concorso di crediti egualmente privilegiati
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo II - Dei privilegi; Sezione IV - Dell’ordine dei privilegi
Testo dell'articolo
I crediti egualmente privilegiati concorrono tra loro in proporzione del rispettivo importo.
La stessa disposizione si osserva quando concorrono tra loro piu' crediti privilegiati ai quali le leggi speciali attribuiscono genericamente una prelazione su ogni altro credito.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
I crediti dello stesso grado privilegiato si dividono il ricavato disponibile in proporzione all’importo. La regola si applica anche quando più leggi speciali attribuiscono genericamente la preferenza su ogni altro credito, senza ordinare fra loro i relativi titoli.
Occorre accertare che i crediti siano effettivamente egualmente privilegiati e concorrano sullo stesso ricavato. Si calcola il proporzionale dopo le spese e i crediti di grado superiore, considerando soltanto gli importi coperti dalla prelazione.
La parità non si presume perché i crediti hanno descrizioni simili. Il riparto proporzionale non soddisfa il residuo scoperto in via privilegiata e non elimina eventuali limiti di oggetto o di importo della garanzia.
Esempio pratico
Due crediti dello stesso grado, di 10.000 e 20.000 euro, concorrono su 15.000 euro residui: ricevono rispettivamente 5.000 e 10.000 euro, fermo il trattamento della parte non soddisfatta.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.