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Codice civile

Art. 280 c.c. — Legittimazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’istituto della legittimazione è stato eliminato dalla riforma della filiazione. Il matrimonio successivo dei genitori non serve più a trasformare un figlio in una categoria giuridica superiore: tutti i figli hanno lo stesso stato, ferma la necessità di costituire o accertare il rapporto con ciascun genitore.

Esempio pratico

Due genitori si sposano dopo la nascita del figlio già riconosciuto. Non occorre una legittimazione per attribuirgli uno stato di figlio equivalente a quello di chi nasce durante il matrimonio.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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