Codice civile
Art. 280 c.c. — Legittimazione
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)
Testo dell'articolo
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Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
L’istituto della legittimazione è stato eliminato dalla riforma della filiazione. Il matrimonio successivo dei genitori non serve più a trasformare un figlio in una categoria giuridica superiore: tutti i figli hanno lo stesso stato, ferma la necessità di costituire o accertare il rapporto con ciascun genitore.
Esempio pratico
Due genitori si sposano dopo la nascita del figlio già riconosciuto. Non occorre una legittimazione per attribuirgli uno stato di figlio equivalente a quello di chi nasce durante il matrimonio.
Note
Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.