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Codice civile

Art. 281 c.c. — Divieto di legittimazione 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.
Stato della norma: abrogato.

Testo dell'articolo

Testo in verifica.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Il vecchio divieto di legittimazione per figli non riconoscibili è abrogato insieme all’istituto. Gli ostacoli attuali al riconoscimento o all’accertamento del rapporto vanno cercati nelle norme vigenti, senza convertire il precedente divieto in un’esclusione generale dai diritti del figlio.

Esempio pratico

Una ricerca storica trova un divieto di legittimazione. Per una domanda attuale si controllano invece compatibilità dello stato e autorizzazioni degli articoli 253 e 251.

Note

Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.

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