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Codice civile

Art. 2893 c.c. — Mancata richiesta dell'incanto 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se l'incanto non e' domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.

La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che e' stato depositato il prezzo e si e' provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Se nessuno chiede l’incanto nel modo e nel termine previsti, il prezzo offerto diventa il valore stabilito per la procedura. La liberazione richiede comunque deposito e adempimenti processuali pertinenti.

Occorre accertare assenza di richiesta valida e tempestiva, importo posto a disposizione e deposito effettivo. La fase successiva segue il codice di procedura civile.

Silenzio dei creditori non equivale da solo a cancellazione immediata. Il prezzo deve essere depositato e la formalità completata; resta la conseguenza del mancato deposito prevista dall’art. 2894.

Esempio pratico

Trascorrono i quaranta giorni senza richiesta conforme: l’acquirente deposita il prezzo e completa il procedimento, senza trattare già il bene come libero.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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