Codice civile
Art. 2893 c.c. — Mancata richiesta dell'incanto
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche
Testo dell'articolo
Se l'incanto non e' domandato nel tempo e nel modo prescritti dall'art. 2891, il valore del bene rimane definitivamente stabilito nel prezzo che l'acquirente ha posto a disposizione dei creditori a norma dell'art. 2890, n. 3.
La liberazione del bene dalle ipoteche avviene dopo che e' stato depositato il prezzo e si e' provveduto nei modi indicati dal codice di procedura civile.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Se nessuno chiede l’incanto nel modo e nel termine previsti, il prezzo offerto diventa il valore stabilito per la procedura. La liberazione richiede comunque deposito e adempimenti processuali pertinenti.
Occorre accertare assenza di richiesta valida e tempestiva, importo posto a disposizione e deposito effettivo. La fase successiva segue il codice di procedura civile.
Silenzio dei creditori non equivale da solo a cancellazione immediata. Il prezzo deve essere depositato e la formalità completata; resta la conseguenza del mancato deposito prevista dall’art. 2894.
Esempio pratico
Trascorrono i quaranta giorni senza richiesta conforme: l’acquirente deposita il prezzo e completa il procedimento, senza trattare già il bene come libero.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.