Codice civile
Art. 2889 c.c. — Facolta' di liberare i beni dalle ipoteche
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche
Testo dell'articolo
Il terzo acquirente dei beni ipotecati, che ha trascritto il suo titolo e non e' personalmente obbligato a pagare i creditori ipotecari, ha facolta' di liberare i beni da ogni ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione del suo titolo di acquisto.
Tale facolta' spetta all'acquirente anche dopo il pignoramento, purche' nel termine di trenta giorni proceda in conformita' dell'articolo che segue.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il terzo acquirente che ha trascritto e non è personalmente obbligato può liberare il bene dalle ipoteche anteriori mediante la procedura di purgazione. Può farlo anche dopo il pignoramento, rispettando il termine di trenta giorni.
Occorrono trascrizione, posizione del terzo e notificazione conforme all’art. 2890. Si distinguono offerta del prezzo, possibile richiesta dei creditori e deposito.
Non basta chiedere genericamente la cancellazione e non si elimina ogni garanzia senza rispettare le fasi previste. Termini e rimedi dipendono dalla natura del provvedimento e dalla possibile evoluzione in esecuzione.
Esempio pratico
L’acquirente valuta la liberazione dopo il pignoramento: prepara la notificazione nel termine previsto e individua tutti i creditori iscritti.
Giurisprudenza
Liberazione e natura del provvedimento
Corte di cassazione, n. 20396, 2018 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce distingue il procedimento di liberazione dalle controversie di cognizione e collega l’ammissibilità dei rimedi alla natura non definitiva del provvedimento esaminato.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.