Codice civile
Art. 2898 c.c. — Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche
Testo dell'articolo
Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende piu' immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.
Il creditore che richiede l'espropriazione non puo' in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Quando l’acquisto comprende beni diversamente gravati o anche beni liberi, la notificazione deve indicare il prezzo di ciascun immobile soggetto a proprie iscrizioni, rapportandolo al prezzo complessivo.
Occorre separare beni, garanzie e valori, anche in circoscrizioni differenti. Il creditore può limitare l’esproprio ai beni ipotecati per il suo credito.
Non può essere obbligato a escutere beni estranei alla garanzia per preservare l’unità economica dell’acquisto. Il terzo può avere regresso contro il proprio autore per il danno da separazione, se ne prova i presupposti.
Esempio pratico
L’acquisto comprende fondo ipotecato e beni liberi: il terzo distingue i prezzi pertinenti senza imporre al creditore l’esproprio dell’intero complesso.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.