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Codice civile

Art. 2898 c.c. — Beni non ipotecati per il credito per il quale si procede 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Nel caso in cui il titolo d'acquisto del terzo acquirente comprende mobili e immobili, o comprende piu' immobili, gli uni ipotecati e gli altri liberi, ovvero non tutti gravati dalle stesse iscrizioni, situati nella giurisdizione dello stesso tribunale o in diverse giurisdizioni di tribunali, alienati per un unico prezzo ovvero per prezzi distinti, il prezzo di ciascun immobile assoggettato a particolari e separate iscrizioni deve dichiararsi nella notificazione, ragguagliato al prezzo totale espresso nel titolo.

Il creditore che richiede l'espropriazione non puo' in nessun caso essere costretto a estendere la sua domanda ai mobili, o ad altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati per il suo credito, salvo il regresso del terzo acquirente contro il suo autore per il risarcimento del danno che venga a soffrire a causa della separazione dei beni compresi nell'acquisto e delle relative coltivazioni.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Quando l’acquisto comprende beni diversamente gravati o anche beni liberi, la notificazione deve indicare il prezzo di ciascun immobile soggetto a proprie iscrizioni, rapportandolo al prezzo complessivo.

Occorre separare beni, garanzie e valori, anche in circoscrizioni differenti. Il creditore può limitare l’esproprio ai beni ipotecati per il suo credito.

Non può essere obbligato a escutere beni estranei alla garanzia per preservare l’unità economica dell’acquisto. Il terzo può avere regresso contro il proprio autore per il danno da separazione, se ne prova i presupposti.

Esempio pratico

L’acquisto comprende fondo ipotecato e beni liberi: il terzo distingue i prezzi pertinenti senza imporre al creditore l’esproprio dell’intero complesso.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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