Codice civile
Art. 2897 c.c. — Regresso dell'acquirente divenuto compratore all'incanto
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo IV - Delle ipoteche; Sezione XII - Della liberazione degli immobili dalle ipoteche
Testo dell'articolo
Il terzo acquirente al quale e' stato aggiudicato l'immobile ha regresso contro il venditore per il rimborso di cio' che eccede il prezzo stipulato nel contratto di vendita.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il terzo acquirente divenuto aggiudicatario può rivalersi sul venditore per quanto ha pagato oltre il prezzo del contratto originario. La norma considera l’esborso aggiuntivo imposto dalla vicenda ipotecaria.
Si devono documentare prezzo iniziale, aggiudicazione e somma eccedente effettivamente dovuta o sostenuta nei termini pertinenti. Il rapporto con il venditore va identificato.
Non si rimborsa automaticamente due volte il prezzo già considerato né si estende il regresso a qualsiasi spesa non prevista. Altri danni possono richiedere un diverso titolo e prova specifica.
Esempio pratico
L’acquirente aveva pattuito 100.000 euro e si aggiudica per 120.000: verifica il regresso per l’eccedenza, distinguendolo dal prezzo originario.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Testo recuperato dal consolidato WIPO Lex fino al 2016, pubblicato nel 2017. Indice ufficiale corrente: versione 1 invariata; articolo ed estremi confrontati. Fonte storica non presentata come codice integralmente vigente al 2026.