Codice civile
Art. 2902 c.c. — Effetti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; Sezione II - Dell’azione revocatoria
Testo dell'articolo
Il creditore, ottenuta la dichiarazione di inefficacia, puo' promuovere nei confronti dei terzi acquirenti le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato.
Il terzo contraente, che abbia verso il debitore ragioni di credito dipendenti dall'esercizio dell'azione revocatoria, non puo' concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell'atto dichiarato inefficace, se non dopo che il creditore e' stato soddisfatto.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Ottenuta l’inefficacia, il creditore può agire esecutivamente o in via conservativa sul bene presso il terzo. La revocatoria preserva la garanzia, senza trasferire automaticamente il bene al creditore.
Servono pronuncia pertinente, bene identificato e, per l’esecuzione, titolo e ulteriori presupposti processuali. Si accertano soggetti protetti ed effetti della pubblicità.
Il terzo può avere ragioni restitutorie verso il debitore, ma non concorre su quel ricavato prima della soddisfazione del creditore vittorioso. Regimi concorsuali hanno disciplina speciale.
Esempio pratico
Dopo la revocatoria della donazione, il creditore munito di titolo avvia l’espropriazione contro il terzo proprietario invece di chiedere che la casa diventi sua.
Giurisprudenza
Cessione del credito e tutela revocatoria
Corte di cassazione, n. 10541, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Il cessionario beneficia degli effetti della revocatoria vittoriosa ottenuta dal cedente a tutela del credito trasferito, con il diritto collegato di procedere contro il terzo acquirente.
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Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.