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Codice civile

Art. 2905 c.c. — Sequestro nei confronti del debitore o del terzo 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo III - Della responsabilità patrimoniale; Capo V - Dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale; Sezione III - Del sequestro conservativo

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Il sequestro puo' essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il sequestro conservativo preserva beni del debitore in vista della futura esecuzione. Può riguardare anche il terzo acquirente quando è proposta l’azione d’inefficacia dell’alienazione.

Occorrono i presupposti cautelari e le forme processuali, tra cui plausibilità del credito e pericolo per la garanzia. La misura deve individuare beni e limite della tutela.

Non basta affermare un credito per ottenere ogni sequestro. Il sequestro non paga il creditore e non coincide con la revocatoria o con una confisca penale.

Esempio pratico

Il debitore sta dismettendo beni e il creditore documenta il rischio: chiede la misura conservativa, motivando necessità e importo invece di pretendere subito l’assegnazione.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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