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Codice civile

Art. 291 c.c. — Condizioni 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che intendano adottare.

Quando eccezionali circostanze lo consigliano, il tribunale può autorizzare l'adozione se l'adottante ha raggiunto almeno l'età di trenta anni, ferma restando la differenza di età di cui al comma precedente.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

L’adozione del maggiorenne richiede i requisiti di età previsti, oltre agli altri presupposti. Il testo va coordinato con le decisioni costituzionali: la presenza di figli non costituisce sempre un divieto assoluto e la sentenza 5/2024 permette di ridurre lo scarto ordinario di diciotto anni soltanto se contenuto e sorretto da motivi meritevoli. Di regola l’adottante ha almeno trentacinque anni; in circostanze eccezionali il tribunale può ammettere l’adozione dai trenta.

Esempio pratico

Una persona vuole adottare un adulto con cui ha un rapporto familiare consolidato, ma lo scarto di età è di poco inferiore a diciotto anni. Il giudice deve valutare la deroga costituzionale e gli altri requisiti, senza considerarli automaticamente superati dal legame affettivo.

Giurisprudenza

  • Funzione dell’adozione e requisiti legali

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 29684, 2024, Rv. 673189-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    L'adozione di maggiorenni, pur essendo uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui, alla tradizionale funzione ereditaria, di trasmissione del cognome e del patrimonio, si accompagna una funzione solidaristica, con crescente rilevanza dei profili personalistici, non può prescindere dal rispetto delle condizioni previste dalla legge per la sua autorizzazione, dovendo escludersi la possibilità di ricorrere all'istituto soltanto per ragioni che ne distorcano il fondamento.

    Fonte →
  • Deroga contenuta alla differenza di età

    Corte costituzionale, sentenza n. 5, 2024 · Massima ufficiale della Corte costituzionale

    L’adozione di persone maggiori di età non persegue più, e soltanto, la funzione tradizionale di trasmissione del cognome e del patrimonio, con conseguenze destinate a riverberarsi sul mero piano di disciplina relativa agli alimenti e alle successioni, ma è divenuto uno strumento duttile e sensibile alle sollecitazioni della società, in cui assumono crescente rilevanza i profili personalistici, accanto a quelli patrimoniali. L’istituto formalizza così legami affettivo-solidaristici che, consolidatisi nel tempo e preesistenti al riconoscimento giuridico, sono rappresentativi dell’identità dell’individuo. Il perimetro di riferimento è innanzitutto segnato dal fenomeno delle c.d. famiglie ricomposte – in cui alle preesistenti relazioni di parentela si aggiungono nuovi legami, che trovano fondamento e consistenza in quella misura di affetti e solidarietà che è propria della comunità familiare – per poi spingersi ad assecondare altre istanze, in cui l’esigenza solidaristica resta variamente declinata. (Precedenti: S. 135/2023 - mass. 45621; S. 79/2022 - mass. 44634; S. 245/2004 - mass. 28660; S. 252/1996 - mass. 22627; S. 345/1992 - mass. 18570; S. 557/1988 - mass. 11906).(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 2 Cost., l’art. 291, primo comma, cod. civ. nella parte in cui, per l’adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l’intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando. La disposizione censurata dal Tribunale di Firenze, sez. prima civile, contrasta con la necessità di una rimeditazione dell’istituto, in relazione anche alla mutata configurazione sociologica dell’adozione del maggiorenne. Nell’attuale quadro complessivo, in cui l’adozione di maggiorenni ha da ultimo assunto anche la funzione di riconoscimento giuridico di nuove formazioni sociali in cui vivano relazioni identitarie ed affettive, l’automatismo censurato, nella sua fissità, prescinde completamente dall’apprezzamento della esiguità dello scostamento rispetto alla differenza minima di età prescritta, sacrificando aprioristicamente il diritto alla identità della persona. L’attuale conformazione dell’istituto rende, pertanto, palese l’irragionevolezza di una regola priva di un margine di flessibilità, in quanto destinata ad entrare in frizione, nell’assolutezza della previsione, con il diritto costituzionale inviolabile all’identità personale. Il punto di equilibrio è nell’accertamento rimesso al giudice, che, caso per caso e nel bilanciamento degli interessi coinvolti, individuati in ragione della nuova funzionalità dell’istituto, provvederà ad apprezzare se esistano motivi meritevoli che consentano di derogarvi nel caso in cui la riduzione di quel divario risulti esigua. Non è pertanto necessario che la nozione di esiguità sia ulteriormente definita tramite l’indicazione di criteri più specifici, ai quali il giudice dovrebbe ispirarsi nel valutare i singoli casi in cui il limite minimo dei diciotto anni possa essere derogato. Essa rappresenta una clausola generale, che richiama la necessità di conservare una ragionevole imitazione del divario esistente in natura tra genitore e figlio, la cui impellenza è destinata ad affievolirsi via via che aumenta l’età dell’adottato).

    Fonte →

Note

Coordinamento con Corte costituzionale 557/1988 (discendenti maggiorenni consenzienti), 245/2004 (figli riconosciuti) e 5/2024 (riduzione esigua dello scarto di età con motivi meritevoli). Distinta l’adozione di minori.

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