Codice civile
Art. 290 c.c. — Effetti e decorrenza della legittimazione per provvedimento del giudice
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VII — Dello stato di figlio; Capo V — Della legittimazione (abrogato)
Testo dell'articolo
Testo in verifica.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La decorrenza della legittimazione giudiziale regolata da questo articolo appartiene a un istituto abrogato. Oggi gli effetti dell’accertamento del rapporto di filiazione e dei diritti collegati devono essere verificati separatamente sulle norme pertinenti.
Esempio pratico
Per un’eredità si trova un provvedimento di legittimazione anteriore alla riforma. La sua efficacia storica richiede verifica temporale; un nuovo accertamento non segue automaticamente l’articolo 290.
Note
Articolo abrogato: L. 219/2012. Nessun testo storico presentato come disposizione operativa. Per rapporti anteriori verificare il diritto intertemporale.