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Codice civile

Art. 2910 c.c. — Oggetto dell'espropriazione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.

Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

L’espropriazione converte beni del debitore in soddisfazione del credito secondo le regole processuali. Può investire beni di terzi nei casi di garanzia reale o di atto revocato.

Servono credito azionabile, titolo esecutivo e appartenenza o specifica soggezione del bene. Si controllano impignorabilità, forme e diritti concorrenti.

Non tutto il patrimonio è indiscriminatamente aggredibile. Il vincolo sul bene del terzo non lo rende debitore personale e non consente di espropriare ogni altro suo bene.

Esempio pratico

Un terzo ha ipotecato la casa per un mutuo altrui: il creditore procede sul bene garantito rispettando le forme contro il terzo proprietario.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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