Codice civile
Art. 2910 c.c. — Oggetto dell'espropriazione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Il creditore, per conseguire quanto gli e' dovuto, puo' fare espropriare i beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
Possono essere espropriati anche i beni di un terzo quando sono vincolati a garanzia del credito o quando sono oggetto di un atto che e' stato revocato perche' compiuto in pregiudizio del creditore.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
L’espropriazione converte beni del debitore in soddisfazione del credito secondo le regole processuali. Può investire beni di terzi nei casi di garanzia reale o di atto revocato.
Servono credito azionabile, titolo esecutivo e appartenenza o specifica soggezione del bene. Si controllano impignorabilità, forme e diritti concorrenti.
Non tutto il patrimonio è indiscriminatamente aggredibile. Il vincolo sul bene del terzo non lo rende debitore personale e non consente di espropriare ogni altro suo bene.
Esempio pratico
Un terzo ha ipotecato la casa per un mutuo altrui: il creditore procede sul bene garantito rispettando le forme contro il terzo proprietario.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.