Codice civile
Art. 2911 c.c. — Beni gravati da pegno o ipoteca
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo' pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo' parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.
La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il creditore garantito deve coinvolgere anche i beni vincolati quando aggredisce gli altri beni indicati dalla norma. La regola limita lo spostamento dell’esecuzione a danno di altri creditori.
Per il pegno rilevano gli altri beni del medesimo debitore; per l’ipoteca gli altri immobili. Il criterio opera anche per il privilegio speciale nei termini pertinenti.
Non è un generale beneficio di escussione a favore di ogni coobbligato. Debitore e fideiussore hanno patrimoni distinti; il divieto eccezionale non si estende automaticamente al garante personale.
Esempio pratico
La banca ipotecaria pignora un secondo immobile dello stesso debitore: verifica l’obbligo di coinvolgere anche quello gravato dalla propria ipoteca.
Giurisprudenza
Patrimoni di debitore e fideiussore
Corte di cassazione, n. 9789, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La fonte limita il divieto dell’art. 2911 al patrimonio del medesimo debitore e non lo estende automaticamente all’esecuzione contro il fideiussore, titolare di patrimonio distinto.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.