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Codice civile

Art. 2911 c.c. — Beni gravati da pegno o ipoteca 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore che ha pegno su beni del debitore non puo' pignorare altri beni del debitore medesimo, se non sottopone a esecuzione anche i beni gravati dal pegno. Non puo' parimenti, quando ha ipoteca, pignorare altri immobili, se non sottopone a pignoramento anche gli immobili gravati dall'ipoteca.

La stessa disposizione si applica se il creditore ha privilegio speciale su determinati beni.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il creditore garantito deve coinvolgere anche i beni vincolati quando aggredisce gli altri beni indicati dalla norma. La regola limita lo spostamento dell’esecuzione a danno di altri creditori.

Per il pegno rilevano gli altri beni del medesimo debitore; per l’ipoteca gli altri immobili. Il criterio opera anche per il privilegio speciale nei termini pertinenti.

Non è un generale beneficio di escussione a favore di ogni coobbligato. Debitore e fideiussore hanno patrimoni distinti; il divieto eccezionale non si estende automaticamente al garante personale.

Esempio pratico

La banca ipotecaria pignora un secondo immobile dello stesso debitore: verifica l’obbligo di coinvolgere anche quello gravato dalla propria ipoteca.

Giurisprudenza

  • Patrimoni di debitore e fideiussore

    Corte di cassazione, n. 9789, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La fonte limita il divieto dell’art. 2911 al patrimonio del medesimo debitore e non lo estende automaticamente all’esecuzione contro il fideiussore, titolare di patrimonio distinto.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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