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Codice civile

Art. 2929-bis c.c. — Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I-bis - Dell’espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, puo' procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.

Quando il bene, per effetto o in conseguenza dell'atto, e' stato trasferito a un terzo, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario ed e' preferito ai creditori personali di costui nella distribuzione del ricavato. Se con l'atto e' stato riservato o costituito alcuno dei diritti di cui al primo comma dell'articolo 2812, il creditore pignora la cosa come libera nei confronti del proprietario. Tali diritti si estinguono con la vendita del bene e i terzi titolari sono ammessi a far valere le loro ragioni sul ricavato, con preferenza rispetto ai creditori cui i diritti sono opponibili.

Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato.

L'azione esecutiva di cui al presente articolo non puo' esercitarsi in pregiudizio dei diritti acquistati a titolo oneroso dall'avente causa del contraente immediato, salvi gli effetti della trascrizione del pignoramento.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Per determinati atti gratuiti pregiudizievoli successivi al credito si può eseguire senza previa revocatoria, con titolo esecutivo e pignoramento trascritto entro un anno dalla trascrizione dell’atto.

Occorrono bene immobile o mobile registrato, gratuità, anteriorità del credito e pregiudizio. Sono disciplinati intervento dell’altro creditore anteriore, espropriazione contro terzi e diritti reali limitati.

Non è un’esecuzione automatica contro qualsiasi vendita. Debitore e interessati possono opporsi; subacquisti onerosi hanno specifica protezione. Il testo vigente è quello modificato nel 2016, distinto dalla prima versione del 2015.

Esempio pratico

Dopo un debito il proprietario dona la casa: il creditore con titolo valuta la trascrizione del pignoramento entro l’anno e i presupposti, senza attendere necessariamente la revocatoria.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente. Intercalare in versione 2 verificato, senza sostituire il testo con la formulazione originaria del 2015.

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