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Codice civile

Art. 2929 c.c. — Nullita' del processo esecutivo 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La nullità degli atti anteriori non travolge l’acquisto o l’assegnazione protetti, salvo collusione con il procedente. La regola favorisce la stabilità della vendita giudiziale.

Si identificano atto viziato, fase della vendita e posizione dell’acquirente. La collusione richiede accertamento e non coincide con la mera conoscenza della procedura.

Non ogni difetto della vendita stessa è coperto e non ogni diritto di terzo è escluso. I rimedi tempestivi e l’evizione restano distinti; i creditori ricevono la protezione restitutoria prevista.

Esempio pratico

Un atto preliminare dell’esecuzione è nullo dopo l’aggiudicazione: si verifica la stabilità dell’acquisto e l’eventuale collusione, senza presumere caducazione automatica.

Giurisprudenza

  • Stabilità dell’acquisto concorsuale

    Corte di cassazione, n. 21131, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce applica la protezione degli effetti dell’aggiudicazione al fallimento chiuso nel contesto descritto, mantenendo l’eccezione della collusione.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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