Codice civile
Art. 2929 c.c. — Nullita' del processo esecutivo
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione I - Dell’espropriazione
Testo dell'articolo
La nullita' degli atti esecutivi che hanno preceduto la vendita o l'assegnazione non ha effetto riguardo all'acquirente o all'assegnatario, salvo il caso di collusione con il creditore procedente. Gli altri creditori non sono in nessun caso tenuti a restituire quanto hanno ricevuto per effetto dell'esecuzione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La nullità degli atti anteriori non travolge l’acquisto o l’assegnazione protetti, salvo collusione con il procedente. La regola favorisce la stabilità della vendita giudiziale.
Si identificano atto viziato, fase della vendita e posizione dell’acquirente. La collusione richiede accertamento e non coincide con la mera conoscenza della procedura.
Non ogni difetto della vendita stessa è coperto e non ogni diritto di terzo è escluso. I rimedi tempestivi e l’evizione restano distinti; i creditori ricevono la protezione restitutoria prevista.
Esempio pratico
Un atto preliminare dell’esecuzione è nullo dopo l’aggiudicazione: si verifica la stabilità dell’acquisto e l’eventuale collusione, senza presumere caducazione automatica.
Giurisprudenza
Stabilità dell’acquisto concorsuale
Corte di cassazione, n. 21131, 2024 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce applica la protezione degli effetti dell’aggiudicazione al fallimento chiuso nel contesto descritto, mantenendo l’eccezione della collusione.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.