Codice civile
Art. 2932 c.c. — Esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione II - Dell’esecuzione forzata in forma specifica
Testo dell'articolo
Se colui che e' obbligato a concludere un contratto non adempie l'obbligazione, l'altra parte, qualora sia possibile e non sia escluso dal titolo, puo' ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso.
Se si tratta di contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di una cosa determinata o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto, la domanda non puo' essere accolta, se la parte che l'ha proposta non esegue la sua prestazione o non ne fa offerta nei modi di legge, a meno che la prestazione non sia ancora esigibile.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La sentenza può produrre gli effetti del contratto che una parte era obbligata a concludere. Occorre che il risultato sia possibile e non escluso dal titolo.
Vanno provati obbligo e contenuto del contratto; per trasferimenti il richiedente deve eseguire o offrire la prestazione dovuta, salvo che non sia ancora esigibile.
Non ogni trattativa vincola al trasferimento e non ogni effetto è immediato o retroattivo. Il precedente sulla clausola sociale lavoristica non introduce retroattività generale per ogni preliminare immobiliare.
Esempio pratico
Il venditore rifiuta il definitivo previsto da un preliminare: l’acquirente verifica titolo, offerta del saldo e requisiti del bene prima della domanda sostitutiva.
Giurisprudenza
Assunzione obbligatoria e tutela sostitutiva
Corte di cassazione, sez. L, sentenza n. 33777, 2025, Rv. 677359-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
La fonte applica il 2932 alla clausola sociale lavoristica, distinguendo effetto costitutivo e danno per mancata assunzione. La retroazione è legata al termine essenziale della specifica fattispecie.
Fonte →Priorità della domanda di esecuzione specifica
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 8969, 2026, Rv. 677981-03 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
L’accoglimento della domanda ex art. 2932 tempestivamente trascritta permette al richiedente di prevalere sugli atti dispositivi trascritti successivamente, secondo l’effetto prenotativo previsto per la domanda. La pubblicità della causa protegge l’esito favorevole nei limiti della disciplina applicabile.
Fonte →Rigetto per mancata prestazione e nuova domanda
Corte di cassazione, sez. 2, ordinanza n. 8969, 2026, Rv. 677981-02 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Il rigetto della domanda ex art. 2932 per mancanza di pagamento o offerta della prestazione non impedisce necessariamente una nuova domanda fondata sul successivo adempimento o sull’offerta idonea, quando il contratto non sia stato risolto.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.