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Codice civile

Art. 2933 c.c. — Esecuzione forzata degli obblighi di non fare 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione II - Dell’esecuzione forzata in forma specifica

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.

Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La violazione di un obbligo di non fare può essere eliminata mediante distruzione di quanto realizzato, a spese dell’obbligato. Il rimedio tende a ripristinare la situazione dovuta.

Occorrono obbligo, violazione e possibilità materiale e giuridica della rimozione. Titolo e modalità esecutive delimitano l’intervento.

Il pregiudizio all’economia nazionale impedisce la distruzione nei termini previsti e lascia il risarcimento. Non ogni inconveniente economico privato integra questa eccezione né ogni turbativa ha lo stesso rimedio.

Esempio pratico

Una costruzione viola un obbligo accertato di non edificare: si verifica la rimozione e la concreta applicabilità dei limiti, separandola dai danni.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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