Codice civile
Art. 2933 c.c. — Esecuzione forzata degli obblighi di non fare
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo IV - Della tutela giurisdizionale dei diritti; Capo II - Dell’esecuzione forzata; Sezione II - Dell’esecuzione forzata in forma specifica
Testo dell'articolo
Se non e' adempiuto un obbligo di non fare, l'avente diritto puo' ottenere che sia distrutto, a spese dell'obbligato, cio' che e' stato fatto in violazione dell'obbligo.
Non puo' essere ordinata la distruzione della cosa e l'avente diritto puo' conseguire solo il risarcimento dei danni, se la distruzione della cosa e' di pregiudizio all'economia nazionale.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La violazione di un obbligo di non fare può essere eliminata mediante distruzione di quanto realizzato, a spese dell’obbligato. Il rimedio tende a ripristinare la situazione dovuta.
Occorrono obbligo, violazione e possibilità materiale e giuridica della rimozione. Titolo e modalità esecutive delimitano l’intervento.
Il pregiudizio all’economia nazionale impedisce la distruzione nei termini previsti e lascia il risarcimento. Non ogni inconveniente economico privato integra questa eccezione né ogni turbativa ha lo stesso rimedio.
Esempio pratico
Una costruzione viola un obbligo accertato di non edificare: si verifica la rimozione e la concreta applicabilità dei limiti, separandola dai danni.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.