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Codice civile

Art. 2934 c.c. — Estinzione dei diritti 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.

Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il mancato esercizio del diritto per il tempo legale ne determina la prescrizione. Sono esclusi diritti indisponibili e quelli che la legge sottrae specificamente al meccanismo.

Si identifica il diritto, il termine pertinente e la decorrenza, ricostruendo eventuali sospensioni o interruzioni. Non basta il tempo trascorso dal documento originario.

Imprescrittibilità del diritto e prescrizione di singole pretese economiche non coincidono. La natura pubblica del titolare o l’interesse generale non rende automaticamente indisponibile ogni credito.

Esempio pratico

Un credito contrattuale non è esercitato per anni: prima di opporre prescrizione si controllano scadenza, termine applicabile e diffide ricevute.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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