Codice civile
Art. 2934 c.c. — Estinzione dei diritti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.
Non sono soggetti alla prescrizione i diritti indisponibili e gli altri diritti indicati dalla legge.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Il mancato esercizio del diritto per il tempo legale ne determina la prescrizione. Sono esclusi diritti indisponibili e quelli che la legge sottrae specificamente al meccanismo.
Si identifica il diritto, il termine pertinente e la decorrenza, ricostruendo eventuali sospensioni o interruzioni. Non basta il tempo trascorso dal documento originario.
Imprescrittibilità del diritto e prescrizione di singole pretese economiche non coincidono. La natura pubblica del titolare o l’interesse generale non rende automaticamente indisponibile ogni credito.
Esempio pratico
Un credito contrattuale non è esercitato per anni: prima di opporre prescrizione si controllano scadenza, termine applicabile e diffide ricevute.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.