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Codice civile

Art. 2938 c.c. — Non rilevabilita' d'ufficio 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il giudice non puo' rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il giudice non rileva d’ufficio la prescrizione non opposta. L’effetto estintivo deve essere fatto valere dal soggetto legittimato nel rispetto del rito.

Si verificano manifestazione della volontà di avvalersene, allegazioni e preclusioni. La qualificazione giuridica del termine pertinente non è necessariamente identica all’indicazione della parte.

Rilevabilità su eccezione della prescrizione e rilevabilità dell’interruzione sono distinte. Il giudice può valutare fatti ritualmente acquisiti senza trasformare il divieto in un potere generale d’ufficio.

Esempio pratico

Il convenuto non eccepisce la prescrizione: il giudice non può rigettare per quel solo motivo la domanda, anche se dalle date emerge un lungo intervallo.

Giurisprudenza

  • Interruzione come controeccezione

    Corte di cassazione, n. 9810, 2023 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce distingue prescrizione su iniziativa di parte e interruzione rilevabile sui fatti ritualmente acquisiti, senza assimilarne il regime processuale.

    Fonte →
  • Eccezione di prescrizione assorbita e appello

    Corte di cassazione, sez. 3, sentenza n. 26999, 2025, Rv. 676663-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Il rigetto della domanda per una ragione di merito diversa non comporta automaticamente il rigetto implicito dell’eccezione di prescrizione. Se l’eccezione è rimasta assorbita, la parte vittoriosa può riproporla in appello senza dover impugnare incidentalmente una decisione sfavorevole inesistente.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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