Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 2939 c.c. — Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione I - Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Creditori e altri interessati possono opporre la prescrizione che la parte non fa valere, anche se vi ha rinunciato. La norma tutela interessi autonomi sul patrimonio o sul rapporto.

Occorrono interesse concreto e posizione processuale idonea. L’effetto e la tempestività dell’eccezione si valutano secondo il rito e il rapporto dedotto.

Non ogni estraneo può intervenire senza interesse. La posizione dell’assicuratore chiamato in garanzia richiede verifica della copertura e della relazione con il credito del danneggiato.

Esempio pratico

L’assicuratore chiamato dall’assicurato valuta l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, documentando il proprio interesse e la tempestività della difesa.

Giurisprudenza

  • Interesse dell’assicuratore alla prescrizione

    Corte di cassazione, n. 6139, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    Nella responsabilità civile non obbligatoria, la voce riconosce l’interesse dell’assicuratore chiamato dall’assicurato a eccepire la prescrizione del credito del danneggiato.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

Articoli collegati