Codice civile
Art. 2939 c.c. — Opponibilita' della prescrizione da parte dei terzi
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione I - Disposizioni generali
Testo dell'articolo
La prescrizione puo' essere opposta dai creditori e da chiunque vi ha interesse, qualora la parte non la faccia valere. Puo' essere opposta anche se la parte vi ha rinunziato.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Creditori e altri interessati possono opporre la prescrizione che la parte non fa valere, anche se vi ha rinunciato. La norma tutela interessi autonomi sul patrimonio o sul rapporto.
Occorrono interesse concreto e posizione processuale idonea. L’effetto e la tempestività dell’eccezione si valutano secondo il rito e il rapporto dedotto.
Non ogni estraneo può intervenire senza interesse. La posizione dell’assicuratore chiamato in garanzia richiede verifica della copertura e della relazione con il credito del danneggiato.
Esempio pratico
L’assicuratore chiamato dall’assicurato valuta l’eccezione di prescrizione del credito risarcitorio, documentando il proprio interesse e la tempestività della difesa.
Giurisprudenza
Interesse dell’assicuratore alla prescrizione
Corte di cassazione, n. 6139, 2025 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
Nella responsabilità civile non obbligatoria, la voce riconosce l’interesse dell’assicuratore chiamato dall’assicurato a eccepire la prescrizione del credito del danneggiato.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.