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Codice civile

Art. 294 c.c. — Pluralità di adottati o di adottanti 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo I — Disposizioni generali

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

È ammessa l'adozione di più persone, anche con atti successivi.

Nessuno può essere adottato da più d'una persona, salvo che i due adottanti siano marito e moglie.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

Si possono adottare più persone, anche in momenti diversi. La stessa persona, invece, non può essere adottata da più adottanti salvo il caso in cui questi siano coniugi. L’assenso del coniuge all’adozione compiuta dall’altro non equivale a una sua autonoma adozione.

Esempio pratico

Una donna adotta un maggiorenne e il marito presta l’assenso. Il solo assenso non rende anche il marito padre adottivo.

Giurisprudenza

  • Assenso e rapporto adottivo

    Corte di cassazione, sez. II civile, ordinanza n. 6820, 2024, Rv. 670502-01 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di adozione di persone maggiori di età, nel sistema vigente prima delle modifiche degli artt. 294 e 297 c.c., in caso di adozione avvenuta da parte di uno solo dei coniugi, l'assenso dell'altro coniuge costituisce requisito di validità dell'adozione, ma non instaura un rapporto di filiazione tra l'adottato e il coniuge dell'adottante, essendo ammessa l'adozione da parte di una sola persona, salvo che gli adottanti siano marito e moglie.

    Fonte →

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