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Codice civile

Art. 2950 c.c. — Prescrizione del diritto del mediatore 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione IV - Del termine della prescrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La provvigione del mediatore si prescrive in un anno. Il termine riguarda il diritto alla remunerazione dell’intermediazione, con decorrenza collegata alla sua esercitabilità.

Si accertano conclusione dell’affare, causalità dell’attività e condizioni della provvigione. Eventuali atti interruttivi devono riguardare la pretesa pertinente.

Non ogni compenso di un agente o intermediario è provvigione di mediazione. Provvigione e altre pretese di responsabilità del mediatore hanno termini distinti; non si applica automaticamente l’anno a ogni controversia sul rapporto.

Esempio pratico

Il mediatore ha favorito una vendita conclusa: verifica maturazione della provvigione e conserva tempestivamente il credito senza attendere un anno dalla sola ultima telefonata.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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