Codice civile
Art. 2950 c.c. — Prescrizione del diritto del mediatore
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione IV - Del termine della prescrizione
Testo dell'articolo
Si prescrive in un anno il diritto del mediatore al pagamento della provvigione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La provvigione del mediatore si prescrive in un anno. Il termine riguarda il diritto alla remunerazione dell’intermediazione, con decorrenza collegata alla sua esercitabilità.
Si accertano conclusione dell’affare, causalità dell’attività e condizioni della provvigione. Eventuali atti interruttivi devono riguardare la pretesa pertinente.
Non ogni compenso di un agente o intermediario è provvigione di mediazione. Provvigione e altre pretese di responsabilità del mediatore hanno termini distinti; non si applica automaticamente l’anno a ogni controversia sul rapporto.
Esempio pratico
Il mediatore ha favorito una vendita conclusa: verifica maturazione della provvigione e conserva tempestivamente il credito senza attendere un anno dalla sola ultima telefonata.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.