Codice civile
Art. 2951 c.c. — Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione IV - Del termine della prescrizione
Testo dell'articolo
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Spedizione e trasporto hanno di regola prescrizione annuale, elevata a diciotto mesi per trasporti con inizio o termine fuori d’Europa. La decorrenza segue gli eventi distinti dalla norma.
Si identificano contratto, percorso, arrivo, sinistro o riconsegna dovuta. Per servizi pubblici di linea è previsto il riferimento alla richiesta di trasporto.
Non si confondono trasporto, appalto logistico e diverse responsabilità. Convenzioni internazionali o norme speciali possono avere termini e presupposti propri, da verificare nel concreto itinerario.
Esempio pratico
Una merce non è riconsegnata nel trasporto internazionale: si controllano tratta, data dovuta di consegna e convenzione applicabile prima di calcolare il termine.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.