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Codice civile

Art. 2951 c.c. — Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione IV - Del termine della prescrizione

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.

La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d'Europa.

Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui e' avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.

Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall'art. 1679.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Spedizione e trasporto hanno di regola prescrizione annuale, elevata a diciotto mesi per trasporti con inizio o termine fuori d’Europa. La decorrenza segue gli eventi distinti dalla norma.

Si identificano contratto, percorso, arrivo, sinistro o riconsegna dovuta. Per servizi pubblici di linea è previsto il riferimento alla richiesta di trasporto.

Non si confondono trasporto, appalto logistico e diverse responsabilità. Convenzioni internazionali o norme speciali possono avere termini e presupposti propri, da verificare nel concreto itinerario.

Esempio pratico

Una merce non è riconsegnata nel trasporto internazionale: si controllano tratta, data dovuta di consegna e convenzione applicabile prima di calcolare il termine.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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