Codice civile
Art. 2957 c.c. — Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione V - Delle prescrizioni presuntive
Testo dell'articolo
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La decorrenza presuntiva segue scadenza della retribuzione o compimento della prestazione. Per le competenze legali rilevano decisione, conciliazione, revoca del mandato o ultima prestazione negli affari non terminati.
Si identifica l’affare e la sua conclusione, separando incarichi distinti. Una fattura tardiva non sposta automaticamente l’evento previsto dal codice.
Il riferimento a figure professionali storiche si coordina con l’ordinamento attuale. Non basta considerare l’ultima attività di qualsiasi rapporto tra gli stessi soggetti per far decorrere tutti i compensi insieme.
Esempio pratico
Il mandato all’avvocato è revocato prima della decisione: si ricostruiscono revoca e prestazioni del relativo affare per il termine presuntivo.
Giurisprudenza
Conclusione dell’affare professionale
Corte di cassazione, n. 2223, 2026 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT
La voce interpreta gli eventi di conclusione dell’affare come elenco aperto, comprensivo delle cause che fanno cessare il rapporto tra avvocato e cliente.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.