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Codice civile

Art. 2957 c.c. — Decorrenza delle prescrizioni presuntive 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione V - Delle prescrizioni presuntive

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.

Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La decorrenza presuntiva segue scadenza della retribuzione o compimento della prestazione. Per le competenze legali rilevano decisione, conciliazione, revoca del mandato o ultima prestazione negli affari non terminati.

Si identifica l’affare e la sua conclusione, separando incarichi distinti. Una fattura tardiva non sposta automaticamente l’evento previsto dal codice.

Il riferimento a figure professionali storiche si coordina con l’ordinamento attuale. Non basta considerare l’ultima attività di qualsiasi rapporto tra gli stessi soggetti per far decorrere tutti i compensi insieme.

Esempio pratico

Il mandato all’avvocato è revocato prima della decisione: si ricostruiscono revoca e prestazioni del relativo affare per il termine presuntivo.

Giurisprudenza

  • Conclusione dell’affare professionale

    Corte di cassazione, n. 2223, 2026 · Massima reperita su Brocardi — rielaborazione originale LEXMAAT

    La voce interpreta gli eventi di conclusione dell’affare come elenco aperto, comprensivo delle cause che fanno cessare il rapporto tra avvocato e cliente.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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