Codice civile
Art. 2959 c.c. — Ammissioni di colui che oppone la prescrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione V - Delle prescrizioni presuntive
Testo dell'articolo
L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La prescrizione presuntiva viene respinta se chi la oppone ammette in giudizio che l’obbligazione non è estinta. La presunzione non può convivere con l’affermazione di un debito ancora dovuto.
Occorre valutare il contenuto effettivo delle difese e la portata dell’ammissione, anche rispetto a parte del credito. La mera denominazione dell’eccezione non basta.
Questo regime non coincide con quello della prescrizione estintiva. Contestare prestazione o ammontare può risultare incompatibile con la difesa presuntiva secondo il concreto contenuto delle dichiarazioni.
Esempio pratico
Il cliente oppone il triennio ma dichiara di non aver pagato il compenso dovuto: si verifica l’ammissione che impedisce di beneficiare della presunzione.
Giurisprudenza
Difese compatibili con la presunzione
Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 34710, 2024, Rv. 673416-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT
Affermare pagamento o altra estinzione non equivale ad ammettere un debito non estinto: la fonte riconosce compatibilità con la prescrizione presuntiva.
Fonte →
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.