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Codice civile

Art. 2959 c.c. — Ammissioni di colui che oppone la prescrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione V - Delle prescrizioni presuntive

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

L'eccezione e' rigettata, se chi oppone la prescrizione nei casi indicati dagli articoli 2954, 2955 e 2956 ha comunque ammesso in giudizio che l'obbligazione non e' stata estinta.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

La prescrizione presuntiva viene respinta se chi la oppone ammette in giudizio che l’obbligazione non è estinta. La presunzione non può convivere con l’affermazione di un debito ancora dovuto.

Occorre valutare il contenuto effettivo delle difese e la portata dell’ammissione, anche rispetto a parte del credito. La mera denominazione dell’eccezione non basta.

Questo regime non coincide con quello della prescrizione estintiva. Contestare prestazione o ammontare può risultare incompatibile con la difesa presuntiva secondo il concreto contenuto delle dichiarazioni.

Esempio pratico

Il cliente oppone il triennio ma dichiara di non aver pagato il compenso dovuto: si verifica l’ammissione che impedisce di beneficiare della presunzione.

Giurisprudenza

  • Difese compatibili con la presunzione

    Corte di cassazione, sez. 3, ordinanza n. 34710, 2024, Rv. 673416-01 · Massima da repertorio ufficiale — sintesi originale LEXMAAT

    Affermare pagamento o altra estinzione non equivale ad ammettere un debito non estinto: la fonte riconosce compatibilità con la prescrizione presuntiva.

    Fonte →

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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