Codice civile
Art. 2961 c.c. — Restituzione di documenti
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione V - Delle prescrizioni presuntive
Testo dell'articolo
I cancellieri, gli arbitri, gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori legali sono esonerati dal rendere conto degli incartamenti relativi alle liti dopo tre anni da che queste sono state decise o sono altrimenti terminate.
Tale esonero si verifica, per gli ufficiali giudiziari, dopo due anni dal compimento degli atti ad essi affidati.
Anche alle persone designate in questo articolo puo' essere deferito il giuramento perche' dichiarino se ritengono o sanno dove si trovano gli atti o le carte.
Si applica in questo caso il disposto dell'art. 2959.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
Le categorie indicate sono esonerate dal rendiconto degli incartamenti dopo i termini specifici: tre anni dalla definizione delle liti e due anni per gli atti degli ufficiali giudiziari.
Si distinguono soggetto, documenti e momento finale. Può essere deferito il giuramento su ubicazione e conoscenza degli atti, con il richiamo alle ammissioni.
La norma non è una generale autorizzazione a distruggere documenti o ignorare obblighi deontologici, fiscali o archivistici speciali. La tutela del documento e la prescrizione del compenso sono diverse.
Esempio pratico
Il cliente chiede un fascicolo dopo anni dalla chiusura della lite: si verificano termine civilistico e ulteriori obblighi di conservazione e restituzione applicabili.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.