Codice civile
Art. 2962 c.c. — Compimento della prescrizione
Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione VI - Del computo dei termini
Testo dell'articolo
In tutti i casi contemplati dal presente codice e dalle altre leggi, la prescrizione si verifica quando e' compiuto l'ultimo giorno del termine.
Testo vigente controllato il 2026-10-14.
Spiegazione
La prescrizione si compie con l’ultimo giorno del termine. Prima del suo completamento non basta che sia trascorsa la maggior parte del periodo per considerare estinto il diritto.
Occorre calcolo del termine con decorrenza, sospensioni e interruzioni. Il computo segue le regole dell’art. 2963 e le eventuali disposizioni speciali.
La vicinanza alla scadenza non sana un atto conservativo tardivo e non autorizza approssimazioni in anni o mesi. Devono essere documentati eventi e ricezione degli atti pertinenti.
Esempio pratico
Il termine sta per scadere: il creditore verifica l’ultimo giorno effettivo e compie l’atto necessario senza attendere il giorno successivo.
Note
Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.