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Codice civile

Art. 2963 c.c. — Computo dei termini di prescrizione 

Libro VI - Della tutela dei diritti · Titolo V - Della prescrizione e della decadenza; Capo I - Della prescrizione; Sezione VI - Del computo dei termini

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

I termini di prescrizione contemplati dal presente codice e dalle altre leggi si computano secondo il calendario comune.

Non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine e la prescrizione si verifica con lo spirare dell'ultimo istante del giorno finale.

Se il termine scade in giorno festivo, e' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

La prescrizione a mesi si verifica nel mese di scadenza e nel giorno di questo corrispondente al giorno del mese iniziale.

Se nel mese di scadenza manca tale giorno, il termine si compie con l'ultimo giorno dello stesso mese.

Testo vigente controllato il 2026-10-14.

Spiegazione

Il computo segue il calendario comune, esclude il giorno iniziale e termina all’ultimo istante del giorno finale. Se questo è festivo opera la proroga al successivo non festivo.

Per termini a mesi conta il giorno corrispondente e, se manca, l’ultimo giorno del mese. Si ricostruiscono gli eventi che modificano il periodo.

Il sabato non equivale automaticamente a festività in ogni termine sostanziale. Le regole processuali non si trasferiscono senza verifica alla prescrizione; neppure si presumono sospensioni feriali generalizzate.

Esempio pratico

Un termine mensile parte da un giorno assente nel mese finale: si usa l’ultimo giorno di quel mese, verificando poi l’eventuale festività.

Note

Marcatori e note tecniche conservati nell’evidenza; refusi documentali non corretti tacitamente.

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