Codice civile
Art. 313 c.c. — Provvedimento del tribunale
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo II — Forme dell’adozione
Testo dell'articolo
Il tribunale, in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero e omessa ogni altra formalità di procedura, provvede con sentenza decidendo di far luogo o non far luogo alla adozione.
L'adottante, il pubblico ministero, l'adottando, entro trenta giorni dalla comunicazione, possono proporre impugnazione avanti la Corte d'appello, che decide in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
Sull’adozione del maggiorenne decide il tribunale con sentenza in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero. Adottante, adottando e pubblico ministero possono impugnare davanti alla corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione.
Esempio pratico
L’adottando riceve la comunicazione della sentenza negativa: la scheda segnala il termine legale e i soggetti abilitati all’impugnazione, da verificare sul provvedimento concreto.