Codice civile
Art. 314 c.c. — Pubblicità
Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo VIII — Dell’adozione di persone maggiori di età; Capo II — Forme dell’adozione
Testo dell'articolo
La sentenza definitiva che pronuncia l'adozione è trascritta a cura del cancelliere del tribunale competente, entro il decimo giorno successivo a quello della relativa comunicazione, da effettuarsi non oltre cinque giorni dal deposito, da parte del cancelliere del giudice dell'impugnazione, su apposito registro e comunicata all'ufficiale di stato civile per l'annotazione a margine dell'atto di nascita dell'adottato.
Con la procedura di cui al primo comma deve essere altresì trascritta ed annotata la sentenza di revoca della adozione, passata in giudicato.
L'autorità giudiziaria può inoltre ordinare la pubblicazione della sentenza che pronuncia l'adozione o della sentenza di revoca nei modi che ritiene opportuni.
Testo vigente controllato il 2026-10-10.
Spiegazione
La sentenza definitiva di adozione viene trascritta nel registro previsto e comunicata allo stato civile per l’annotazione sull’atto di nascita. Analoghi adempimenti seguono la revoca definitiva; il giudice può disporre ulteriori forme di pubblicazione.
Esempio pratico
Dopo la definitività dell’adozione il cancelliere cura la trascrizione e la comunicazione allo stato civile: la pubblicità rende conoscibile il nuovo rapporto.