Demo · dati di prova · pagamenti simulati · lettere senza valore legale
← Codice civile

Codice civile

Art. 316 c.c. — Responsabilità genitoriale 

Libro I — Delle persone e della famiglia · Titolo IX — Responsabilità genitoriale e diritti e doveri del figlio; Capo I — Diritti e doveri del figlio

Commento in revisione: il testo può contenere errori e sarà verificato dall'avvocato.

Testo dell'articolo

Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale che è esercitata di comune accordo tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio. I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione.

In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, tra le quali quelle relative alla residenza abituale e all'istituto scolastico del figlio minorenne, ciascuno dei genitori può ricorrere senza formalità al giudice indicando i provvedimenti che ritiene più idonei.

Il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento, tenta di raggiungere una soluzione concordata e, ove questa non sia possibile, adotta la soluzione che ritiene più adeguata all'interesse del figlio.

Il genitore che ha riconosciuto il figlio esercita la responsabilità genitoriale su di lui. Se il riconoscimento del figlio, nato fuori del matrimonio, è fatto dai genitori, l'esercizio della responsabilità genitoriale spetta ad entrambi.

Il genitore che non esercita la responsabilità genitoriale vigila sull'istruzione, sull'educazione e sulle condizioni di vita del figlio.

Testo vigente controllato il 2026-10-10.

Spiegazione

I genitori esercitano di comune accordo la responsabilità genitoriale, considerando il figlio come titolare di interessi propri. Sulle questioni importanti, come residenza e scuola, il disaccordo può essere sottoposto al giudice, che ascolta i genitori e il minore nei casi previsti, cerca una soluzione condivisa e decide nell’interesse del figlio.

Esempio pratico

I genitori scelgono scuole incompatibili: ciascuno può chiedere l’intervento giudiziale, anziché imporre unilateralmente una scelta importante.

Giurisprudenza

  • Trasferimento del genitore e interesse del minore

    Corte di cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 4110, 2026, Rv. 677603-02 · Massima ufficiale della Corte di cassazione

    In tema di collocamento del figlio minore a seguito della crisi familiare, il giudice non può adottare letture assolutizzanti, tali da consentire alla salvaguardia di un singolo diritto individuale di andare a discapito di una lettura complessiva della Costituzione e di un afflato sistemico; pertanto, così come dalle disposizioni in tema di bigenitorialità non può trarsi una generale e indistinta limitazione del diritto del genitore di trasferire altrove la propria residenza, neppure può consentirsi un esercizio incondizionato di quest'ultimo diritto, che deve, anzi, trovare un necessario contemperamento con il fondamentale interesse del minore a conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

    Fonte →

Articoli collegati